Vetrate Panoramiche aspetti legali e normativi

Edilizia Libera e Vetrate Panoramiche

 

 

Il Decreto: Un Vantaggio con  Mille Soluzioni

Partendo dall’assunto secondo cui per “volumetria” o “cubatura” si intende

un qualsiasi organismo edilizio che comporti una trasformazione del territorio,

è evidente come le antine in vetro paravento, meglio conosciute come vetrate panoramiche,

siano state pensate per evitare la formazione di suddette cubature stabili e definitive,

a differenza di quanto accade per gli infissi/serramenti posti a chiusura definitiva di un balcone che,

di per sé, nasce come spazio aperto.

Ignorando tali definizioni, le Amministrazioni comunali intraprendono spesso

illogiche e immotivate battaglie contro le antine di vetro,

ritenendo necessario, per la loro installazione,

il possedimento di un qualche titolo edilizio.

Questo le porta a incorrere in palesi violazioni della legge, quali:

 

–  violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 22 dpr 380/2001;
–  violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2-ter, dpr 380/2001;
–  eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto;
–  erronea qualificazione dell’opera;
–  eccesso di potere per travisamento dei fatti

Come si evince, invece, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), DPR 380/2001,

l’installazione di antine in vetro paravento costituisce attività di edilizia libera,

rientrando nelle opere di finitura di spazi esterni e, pertanto, attuabile anche in mancanza di titolo.

Nel caso delle vetrate panoramiche ci si trova di fronte a elementi mobili, precari e che,

proprio per questa loro natura amovibile, possono essere facilmente smontate da chiunque e

senza l’utilizzo di particolare competenza e attrezzatura.

Si tratta, in definitiva, di strutture leggere finalizzate alla protezione da agenti atmosferici e alla migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa e non atte alla creazione di una nuova volumetria.

 

Tutto ciò è confermato dai Magistrati della Terza Sezione del TAR di Bari i quali, rifacendosi all’art. 55 del Codice di Procedure Amministrative, NON hanno ravvisato violazioni alle Norme in materia urbanistica in quanto “la chiusura del balcone, realizzata con un sistema facilmente amovibile e non stabilmente ancorata alla struttura del balcone stesso”, “non genera un cambio di destinazione d’uso del balcone”.

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